Art. 3.
(Legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali).

      1. Entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, il Governo, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Camere e dalla Conferenza unificata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, presenta al Parlamento un disegno di legge recante «Autorizzazione alla ratifica dei

 

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trattati internazionali e disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali». Tale titolo è integrato dall'indicazione: «Legge semestrale sui trattati» seguita dall'anno e dal semestre di riferimento.